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Tata comunica ai TATA POINT e ai propri Clienti che con l’entrata in vigore del DPR 146/18 (in sostituire il DPR 43/12) è stato abrogato l’obbligo di inviare ad ISPRA le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati (il limite temporale della comunicazione era il 31 maggio di ogni anno, riguardante i dati all’anno precedente).

Il DPR 146/18 obbliga fare i controlli su tutti gli impianti che contengono al loro interno gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente, valore quest’ultimo determinato dal tipo di gas freon e dalla quantità. Infatti per un impianto a R32 l’obbligo di controllo scatta per una quantità gas freon nell’impianto uguale o superiore a 7,41kg (5 tonnellate di CO2 equivalente), mentre per R410A i controlli partono per un valore uguale o superiore a 2,39kg (5 tonnellate di CO2 equivalente).

Tutti gli impianti al di sotto della soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalente NON devono effettuare nessun controllo periodico.

Viene perciò abrogato l’obbligo da parte del manutentore di redigere un libretto cartaceo chiamato “registro dell’apparecchiatura” (per impianti soggetti ai controlli periodici) e viene abrogata la comunicazione all’ISPRA.

Il DPR 146/18 obbliga a inserire i dati dei controlli degli impianti sopra citati entro 30 giorni dall’intervento in una nuova Banca Dati Online che sarà messa a disposizione a partire dal 24 Settembre 2019 dalla Camera di Commercio locale.

Per il periodo che intercorre dal 24 Gennaio al 24 Settembre 2019 non sarà necessario effettuare la comunicazione all’ISPRA.
I vecchi registri dell’apparecchiatura cartacei dovranno essere conservati.


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